ART. 1 – Il Gruppo Rocciatori è sorto per raccogliere in un unico blocco di spiriti e di energie tutti coloro che con vera passione arrampicano (su roccia e su ghiaccio), con lo scopo di far conoscere ed amare la roccia ai giovani che sanno alimentare in sé una profonda passione per la montagna e di conservare le tradizioni e la storia dell’alpinismo feltrino.
Dall’attività del Gruppo Rocciatori devono essere assolutamente esclusi ogni esibizionismo,ogni più o meno larvato utilitarismo, ogni esclusivismo ambizioso; la montagna deve essere salita con serietà, con modestia e con sincerità d’intenti: amicizia, disinteresse e generoso altruismo devono essere i più profondi sentimenti del vero rocciatore.

ART. 2 – In montagna soprattutto, ed anche in qualsiasi altra attività riguardante il G.R.F., ogni suo componente deve operare con sentimenti di sincera profonda amicizia verso compagni , lasciando da parte ogni interesse personale.

ART. 3 – L’Assemblea è l’organo sovrano del G.R.F. ed è composta da tutti gli iscritti. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti del sodalizio. Le decisioni concernenti la modifica dello Statuto e lo scioglimento del sodalizio devono essere assunte dalla maggioranza dei 2/3 dei componenti; quelle relative alla ammissione dei nuovi soci ed alla espulsione, devono essere assunte dalla maggioranza assoluta dei componenti (metà+1).
Le decisioni di carattere ordinario saranno prese a maggioranza dei presenti.
L’assemblea del gruppo si riunisce almeno due volte l’anno.

ART. 4 – Le nuove ammissioni al G.R.F. devono essere proposte da almeno tre componenti del sodalizio.
Gli aspiranti devono possedere le qualità morali previste dall’art. 1, ed avere svolto attività alpinistica si rilievo con continuità, che sarà valutata dall’assemblea.
Possono essere ammessi o riammessi anche coloro che hanno acquistato particolari meriti, svolgendo attività alpinistica ed educativa, con continuità, nel passato.

ART. 5 – Ogni appartenente al Gruppo si impegna a versare ogni anno una quota allo scopo di formare una cassa del G-R.F. per spese di carattere ordinario. Qualora si dovessero sostenere delle spese più gravose, il G.R.F. si riunirà per decidere come reperire i fondi necessari, oppure decidere come impiegare mezzi ed eventuali somme ottenute da terzi.

ART. 6 – Il G.R.F. sarà del tutto autonomo dalla Sezione del C.A.I. per quanto riguarda l’attività individuale e collettiva dei componenti il Gruppo.

ART. 7 – Ogni componente del G.R.F. dovrà essere iscritto al C.A.I. – Sezione di Feltre – salvo gli iscritti alla Sezioni speciali del C.A.I. (A.G.A.I. , C.A.A.I. , etc.).

ART. 8 – Il G.R.F. collabora con la Sezione C.A.I. di Feltre e con gli altri organismi del C.A.I. per lo svolgimento delle attività dell’associazione nel campo prettamente alpinistico.

ART. 9 – La Segretaria del G.R.F. terrà a disposizione dei Soci un archivio che conterrà le relazioni delle vie nuove o di particolare interesse fatte dai Soci, come pure l’elenco delle ascensioni effettuate durante l’anno o qualsiasi notizia che possa avere interesse per la storia del Gruppo e dell’alpinismo di rilievo e le relazioni delle ascensioni o novità di interesse comune.

ART. 10 – Ogni Socio del G.R.F. per poter essere considerato elemento attivo nell’ambito del sodalizio, deve svolgere attività alpinistica e collaborare alle iniziative della Sezione o alla attività del Soccorso.
Con decisione straordinaria dell’Assemblea può esentare soci che riterrà particolarmente meritevole dagli adempimenti attivi.
Ogni componente del G.F.R. ha l’obbligo di partecipare alla vita sociale ed organizzativa del Gruppo con la propria presenza ad almeno la metà delle riunioni nell’arco dei tre anni.

ART. 11 – Qualora, per validi motivi personali o impossibilità tecniche, un Socio non possa adempiere a quanto stabilito all’art. 10 viene sollevato per un anno dai suddetti impegni.

ART.12 – Le cariche sociali sono:

  1. IL PRESIDENTE che viene eletto fra i componenti del Gruppo, a maggioranza assoluta dei presenti. Qualora in sede di prima votazione nessuno dei candidati ottenga la maggioranza assoluta, si procede immediatamente al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea, stabilisce l’ordine del giorno, ha l’amministrazione ordinaria del sodalizio e ne ha la rappresentanza.
  2. IL SEGRETARIO che è nominato dal Presidente, nell’ambito dei componenti dei gruppo. Svolge anche le funzioni di cassiere, cura e redige l’archivio e redige i verbali delle riunioni.
    Le cariche sociali sono rinnovate ogni tre anni.

ART.13 – Gli eventuali beni ed attrezzature acquistati o donati, così come i documenti di archivio sono di proprietà del Gruppo e vengono utilizzati o divulgati in conformità con le decisioni dell’assemblea. L’assemblea che delibera sull’eventuale scioglimento del Gruppo decide sulla destinazione del patrimonio comune.

ART.14 – Il socio può essere sospeso dal Gruppo e espulso in caso di gravi inadempienze agli obblighi o di gravi violazioni del codice morale su deliberazione dell’assemblea assunta a maggioranza assoluta dei componenti.
Il socio che non svolge alcuna attività per due anni consecutivi decade automaticamente.