REGOLAMENTO DELLA SCUOLA NAZIONALE ALPINISMO SCI ALPINISMO
ARRAMPICATA LIBERA E SCI ESCURSIONISMO

 TITOLO I. COSTITUZIONE – SEDE – SCOPI – ATTIVITA’ 

Art. 1 – Costituzione e Sede

  1. Con propria delibera la Sezione di Feltre ha costituito la Scuola Nazionale di Feltre denominata

Scuola di Alpinismo CAI Feltre

  1. La Scuola ha sede presso la Sezione di Feltre ed è retta dal presente Regolamento.

Art. 2 – Scopi

  1. I principali obiettivi che la Scuola si prefigge sono:
  1. diffondere la cultura, l’etica, i valori del Club Alpino Italiano;
  2. promuovere e diffondere la cultura della sicurezza e della prevenzione degli incidenti in ambiente montano;
  3. formare, con l’Organo Tecnico di riferimento del competente Gruppo Regionale, istruttori sezionali dal punto di vista tecnico, didattico e culturale, stimolandoli a curare ed accrescere la loro preparazione personale in ambiente;
  4. collaborare allo svolgimento delle attività sociali anche allo scopo di orientare tecnicamente l’attività di alpinismo, scialpinismo, arrampicata libera e sci fondo escursionismo, svolta dalla Sezione.

Art. 3 – Attività

  1. L’attività della Scuola deve essere continuativa e rivolta, in funzione delle esigenze della Sezione, principalmente all’organizzazione di corsi di preparazione e specializzazione (almeno uno all’anno), rivolte ai Soci del Club Alpino Italiano.
  2. La Scuola svolge la seguente attività:
  3. organizza principalmente, in accordo con la Sezione, corsi i cui contenuti tecnico culturali sono definiti dall’Organo Tecnico di riferimento, e che devono fornire all’Allievo, alla fine del percorso formativo, un certo grado di autonomia proporzionato al livello del corso e alle capacità del Partecipante;
  4. svolge corsi interni di aggiornamento e di formazione per il corpo Istruttori di tutti i livelli;
  5. collabora allo svolgimento di attività sociali della Sezione;
  6. fornisce consulenza tecnica nel settore ad altre strutture sezionali;
  7. promuove e supporta le attività culturali e le manifestazioni approvate dalla Sezione nel campo dell’alpinismo, sci alpinismo, arrampicata libera e sci fondo escursionismo.
  8. Ogni corso organizzato dalla Scuola così come ogni altra attività saranno seguiti da una relazione economica e consuntiva predisposta dal direttore del corso.
  9. Tutte le attività facenti capo alla Scuola sono svolte nel completo rispetto delle indicazioni generali del CAI, delle specifiche direttive tecnico-didattiche emanate dall’Organo Tecnico di riferimento e devono essere preventivamente approvate dal Consiglio Direttivo Sezionale.

 TITOLO II. MEZZI FINANZIARI – MATERIALE TECNICO

 Art. 4 – Mezzi finanziari

  1. Per il conseguimento dei propri scopi la Scuola disporrà:
  2. delle quote di iscrizione ai corsi, che devono anche essere commisurate ai costi di organizzazione generale della Scuola;
  3. dei contributi eventualmente erogati dalla Sezione (per lo più sotto forma di servizi di Segreteria), dal Gruppo Regionale, da altre strutture del CAI.
  4. Eventuali forme di contributo e/o sponsorizzazione da parte di terzi per pubblicazioni e per reperimento di materiali devono essere autorizzate dal Comitato Direttivo della Scuola ed approvate dal Consiglio Direttivo della Sezione.
  5. Il Direttore della Scuola garantisce la regolarità dei flussi finanziari (entrate ed uscite) che transitano attraverso la Scuola e che fanno parte integrante del bilancio sezionale. Spese eccedenti le entrate vanno preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo della Sezione.
  6. Il Direttore, entro la fine di gennaio di ogni anno, presenta il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo delle attività all’Assemblea della Scuola e quindi, per approvazione, alla Sezione individuata anche per la raccolta dei documenti amministrativi e contabili.

 Art. 5 – Dotazione di materiale tecnico

  1. La Scuola si doterà, compatibilmente con le risorse della Sezione, di tutto il materiale tecnico e didattico necessario per lo svolgimento delle proprie attività. Il materiale sarà conforme alle norme vigenti e mantenuto in ottimo stato.
  2. Il Direttore della Scuola, o persona da questi designata, è responsabile della custodia e cura del materiale didattico e delle attrezzature.
  3. Per la costituzione di tale dotazione la Scuola può ricorrere, a livello di consulenza, alle Scuole degli Organi Tecnici di riferimento e alla Struttura Operativa “Centro Studi Materiali e Tecniche”.

 TITOLO III. ORGANICO E FUNZIONAMENTO

 Art. 6 – Organico

  1. L’organico della Scuola è costituito dal Corpo Titolati in attività e dagli istruttori sezionali; possono farne parte Guide Alpine e Aspiranti Guide Alpine.
  2. L’accettazione in organico di un candidato, avente i requisiti tecnici richiesti, è deliberata dall’Assemblea della Scuola su proposta del Direttore.
  3. Ogni Titolato o Sezionale può far parte dell’organico di una sola Scuola afferente al medesimo OTCO (Organo Tecnico Centrale Operativo). Possono far parte del corpo istruttori, titolati di altre sezioni che ne facciano richiesta.
  4. Gli appartenenti all’organico della Scuola, come peraltro tutti coloro che svolgono attività con la Scuola, devono essere Soci del CAI ed accettare in ogni sua parte il presente Regolamento.

 Art. 7 – Corpo Istruttori della Scuola

  1. Il Corpo Istruttori è costituito da Soci che svolgono attività operativa di natura teorica e pratica all’interno della Scuola.

Art. 8 – Organi della Scuola

  1. Gli organi della Scuola sono:
  • l’Assemblea della Scuola;
  • il Comitato Direttivo della Scuola;
  • il Direttore della Scuola.
  1. Devono anche essere nominati: un Vice–Direttore e un Segretario. Quest’ultimo, se esterno all’Organico, non ha diritto di voto.

 Art.9 – Assemblea della Scuola

  1. L’Assemblea della Scuola è composta dai Titolati di primo e secondo livello, dai “Sezionali”, dalle Guide Alpine e Aspiranti Guide Alpine in organico.
  2. L’Assemblea della Scuola viene convocata dal Direttore almeno una volta l’anno; viene convocata anche su richiesta della maggioranza dell’Organico o dal Comitato Direttivo.
  3. L’Assemblea della Scuola è valida se presente la metà più uno degli aventi diritto di voto.
  4. I Titolati emeriti sono invitati senza diritto di voto.
  5. Il Presidente della Sezione o suo delegato è invitato senza diritto di voto.

Art. 10 – Comitato Direttivo della Scuola

  1. Il Comitato Direttivo della Scuola è formato dal Direttore e da un rappresentante per ciascuna disciplina attiva nella Scuola e, comunque, da non meno di tre persone che devono essere Titolati, di cui almeno uno di secondo livello. Il Comitato Direttivo può essere allargato ad un Vice Direttore e ad altri due componenti.
  2. I componenti del Comitato Direttivo, ad eccezione del Direttore e del Vice Direttore, sono eletti dall’Assemblea della scuola e durano in carica tre anni. La loro nomina è ratificata dal Consiglio Direttivo della Sezione.
  3. Il Comitato Direttivo della Scuola si riunisce non meno di quattro volte all’anno, su convocazione del Direttore o su richiesta della maggioranza dei componenti.
  4. Il Comitato Direttivo ha il compito di coadiuvare il Direttore nella gestione delle attività della Scuola, ed in particolare svolge i seguenti compiti:
  5. prepara i lavori dell’Assemblea;
  6. valuta le richieste d’ammissione nell’organico della Scuola e propone l’elenco dei candidati al voto dell’Assemblea;
  7. seleziona i componenti dell’organico da inviare ai corsi di formazione. La partecipazione dovrà comunque essere approvata dalla Sezione di appartenenza del candidato;
  8. nomina il responsabile dei materiali ed i componenti dell’organico a cui possono essere affidate mansioni particolari in base alle necessità della Scuola;
  9. in caso di votazioni, il Comitato Direttivo della scuola si esprime a maggioranza semplice. Il voto del Direttore risulta prevalente in caso di parità di voti.
  10. Alle sedute il Direttore può invitare anche persone esterne alla scuola senza diritto di voto.
  11. Il Presidente della Sezione o suo delegato è invitato alle sedute senza diritto di voto.

 Art. 11 – Direttore

  1. Il Direttore della Scuola è un Titolato di secondo livello designato dall’Assemblea fra i componenti l’organico della Scuola.
  2. È nominato dall’ assemblea della Scuola e dura in carica tre anni e può essere rieleggibile.
  3. Il Direttore che dirige la Scuola, non ha funzioni rappresentative esterne al CAI, salvo quanto conferitogli dal Consiglio Direttivo della Sezione. Ha funzioni tecniche e risponde del suo operato al Consiglio Direttivo della Sezione, del buon funzionamento della Scuola e della corretta conduzione dei corsi; tecnicamente deve riferirsi a quanto previsto dall’Organo Tecnico di riferimento.

Art. 12 – Vice Direttore

  1. Il Vice Direttore è un Titolato designato dall’Assemblea della Scuola, fra i componenti l’organico della Scuola.
  2. È nominato dall’ Assemblea della Scuola e dura in carica tre anni.
  3. Coadiuva il Direttore nella conduzione della Scuola e lo sostituisce in caso di necessità.

Art. 13 – Segreteria

  1. Su proposta del Direttore può essere nominata dall’Assemblea della Scuola una persona con l’incarico di Segretario/a che dura in carica fino allo scadere del mandato del Direttore. Può essere nominato anche al di fuori dell’organico della Scuola, purché sia Socio CAI; in questo caso non è parte attiva nell’attività didattica e partecipa alle Assemblee ed ai lavori del Comitato Direttivo senza diritto di voto.

Art. 14 – Aggiornamento del corpo Istruttori

  1. Ogni Scuola, anche in forma di consorzio tra Scuole, è tenuta ad organizzare periodicamente un aggiornamento teorico pratico rivolto a tutti i Titolati e “Sezionali” che compongono l’organico.

Art. 15 – Rimborsi spese

  1. Tutti i componenti della Scuola prestano la loro opera senza alcuna retribuzione; hanno diritto al rimborso delle spese sostenute e preventivamente autorizzate, nella misura stabilita dalla Assemblea della Scuola.
  2. I limiti massimi dei rimborsi non possono superare quanto previsto dalle delibere della Sezione, compatibili a loro volta con quanto previsto dalle norme del Sodalizio.

TITOLO IV. MODALITA’ PER LA CESSAZIONE, SOSPENSIONE E SCIOGLIMENTO DELLA SCUOLA

Art. 16 – Cessazione dall’Organico

  1. La cessazione dall’Organico avviene:
  2. per dimissioni presentate per iscritto al Direttore della Scuola, per dimissioni presentate in Assemblea e verbalizzate e, per conoscenza, al Presidente della Sezione.
  3. per mancata iscrizione al CAI;
  4. a seguito di sospensione e/o decadenza dal titolo o dalla qualifica;
  5. a seguito di delibera dell’Assemblea della Scuola, presa a maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto ed approvata dal Consiglio Direttivo della Sezione in coerenza con quanto previsto dal Regolamento disciplinare e Regolamento dell’Organo Tecnico di riferimento;,
  6. con delibera del Consiglio Direttivo della Sezione, presa anche su segnalazione dell’Organo Tecnico di riferimento;
  7. per mancata prestazione della propria attività per tre anni consecutivi (non giustificati).

Art. 17 – Sospensione o scioglimento della Scuola

  1. Sospensioni prolungate dell’attività o attività insufficiente comporteranno lo scioglimento o la sospensione della Scuola da parte della Sezione, che peraltro potrà tenere conto di particolari condizioni e situazioni transitorie.
  2. L’attività della Scuola cessa con la delibera di scioglimento o sospensione adottata dalla Sezione che l’ha costituita. Nel caso di Scuola intersezionale, lo scioglimento o la sospensione devono essere deliberati da tutti i Consigli Direttivi Sezionali.

TITOLO V. MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

 Art. 18 – Modifiche

  1. Eventuali modifiche al presente Regolamento devono essere proposte dall’Assemblea della Scuola con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto, devono essere sottoposte all’approvazione dell’Organo Tecnico di riferimento e devono essere approvate dal Consiglio Direttivo della Sezione costituente la Scuola.

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio Direttivo della Sezione Feltre in data 8 ottobre 2018.